Art. 4

In vigore dal 12 ago 1986
Il giorno 5 di ogni mese, le autorità spagnole comunicano, per il mese precedente, i dati relativi alle importazioni originarie di tutti i paesi terzi. Questi dati, ripartiti per paese, vertono sui quantitativi importati, sulle condizioni delle importazioni nonché sugli operatori economici interessati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:2565:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo