Art. 4
In vigore dal 12 ago 1986
Il giorno 5 di ogni mese, le autorità spagnole comunicano, per il mese precedente, i dati relativi alle importazioni originarie di tutti i paesi terzi. Questi dati, ripartiti per paese, vertono sui quantitativi importati, sulle condizioni delle importazioni nonché sugli operatori economici interessati.
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