Art. 3
In vigore dal 12 ago 1986
Le autorità spagnole possono dedurre dai limiti fissati in applicazione del presente regolamento il volume totale delle importazioni effettuate in applicazione dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:2565:oj#art-3