Art. 2
In vigore dal 25 lug 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 2.
(2) GU n. 362 326 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10.
(4) GU n. L 356 del 31. 12. 1985, pag. 65.
Storico versioni
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