Art. 2

Art. 2

In vigore dal 25 lug 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 2. (2) GU n. 362 326 del 31. 12. 1985, pag. 8. (3) GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10. (4) GU n. L 356 del 31. 12. 1985, pag. 65.
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