Art. 1
In vigore dal 25 lug 1986
All'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1528/78, gli importi di 10 ECU per tonnellata e 5 ECU per tonnellata sono modificati rispettivamente in 20 ECU per tonnellata e 10 ECU per tonnellata.
Storico versioni
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