Art. 5

In vigore dal 24 lug 1986
1. Nella misura in cui la Commissione ricorra all', paragrafo 1, secondo trattino, l'interessato può, entro due giorni lavorativi a decorrere dalla notifica della decisione, ritirare la propria domanda di titolo. L'organismo competente informa immediatamente la Commissione del ritiro avvenuto. 2. L'organismo competente, previa costituzione della cauzione di cui all', paragrafo 2, secondo trattino, rilascia il certificato d'importazione in funzione della decisione della Commissione di cui all', paragrafo 1, primo e secondo trattino. 3. In applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione, del 3 dicembre 1980, relativo alle modalità comuni di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e di prefissazione per i prodotti agricoli (1), modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3826/85 (2), la validità del titolo decorre dalla data effettiva del rilascio. 4. I titoli d'importazione sono validi a decorrere dalla data del loro rilascio effettivo sino alla fine del secondo mese successivo. L'ultimo giorno di validità del titolo non può essere posteriore al 31 dicembre 1986. 5. La domanda di titolo e il titolo d'importazione recano: - nella casella 12 la dicitura « titolo rilasciato in applicazione del regolamento (CEE) n. 000/86 »; - nella casella 13 la dicitura « Finlandia »; - nella casella 14 la dicitura « Finlandia ». Il titolo obbliga ad importare prodotti originari della Finlandia ed in provenienza da detto Stato. 6. La cauzione di cui all', paragrafo 2, secondo trattino è svincolata in conformità dell'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3183/80.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:2376:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo