Art. 4
1. Entro quattro giorni lavorativi la Commissione decide:
In vigore dal 24 lug 1986
- di accettare le domande di certificati presentate, qualora il quantitativo totale non superi le 2 500 t;
- di fissare la percentuale di riduzione da applicare alle domande di certificato qualora il quantitativo totale superi le 2 500 t;
- di annunciare la chiusura del contingente tariffario, se il quantitativo di 2 500 t è esaurito.
2. L'organismo competente informa immediatamente gli interessati della decisione della Commissione.
Storico versioni
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