Art. 2

In vigore dal 24 lug 1986
1. Le domande di titolo che dovranno essere accompagnate da una domanda di fissazione anticipata del prelievo diminuito di un importo di 100 ECU per tonnellata possono essere presentate agli organismi competenti sino all'ultimo lunedì di ogni mese, alle ore 13, e per la prima volta il 28 luglio 1986. 2. Le domande di cui al paragrafo 1 sono ricevibili soltanto se accompagnate: - da un esemplare e da una copia del contratto preliminare firmato con l'esportatore finlandese. Il contratto deve fare riferimento al regolamento (CEE) n. 774/86; - da un impegno di costituire una cauzione supplementare di 100 ECU per tonnellata per i quantitativi accettati dalla Commissione in base all' del presente regolamento.
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