Art. 6
In vigore dal 7 lug 1986
1. Se un importatore rende noto che procederà quanto prima ad importazioni di prodotti in causa in uno Stato membro e se vi chiede il beneficio di uno dei contingenti, detto Stato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente al suo fabbisogno, sempre che il saldo disponibile del contingente corrispondente lo permetta.
2. I prelievi effettuati in applicazione del paragrafo 1 sono validi sino alla fine del periodo contingentale di cui all'.
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