Art. 5
In vigore dal 7 lug 1986
Immediatamente dopo la chiusura della fiera di Berlino, le autorità tedesche trasmettono alla Commissione un elenco dei contratti autenticati, con l'indicazione della natura e del valore delle merci nonché dei nominativi e degli indirizzi degli esportatori e degli importatori. La Commissione trasmette una copia dell'elenco alle autorità degli altri Stati membri.
Storico versioni
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