Art. 1
In vigore dal 7 lug 1986
1. Fatto salvo l', durante il periodo dal 1o settembre 1986 al 30 giugno 1987 sono aperti contingenti tariffari comunitari supplementari all'importazione dei prodotti riportati:
- nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3599/85, oppure
- negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3600/85,
quando siano originari di uno dei paesi e territori beneficiari delle preferenze previste negli allegati dei regolamenti suddetti e purché siano stati esposti dai paesi esportatori alla fiera di Berlino « Partner del progresso » ed abbiano formato oggetto di contratti di vendita.
2. Detti contingenti supplementari sono fissati al 4 % dei contingenti o dei massimali stabiliti per ciascun prodotto o gruppo di prodotti nei regolamenti di cui al paragrafo 1.
3. Nel quadro di detti contingenti supplementari i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi. Il beneficio dei detti contingenti è subordinato alla presentazione del certificato di origine, modello A, e del contratto.
4. Entro i limiti di detti contingenti supplementari, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi calcolati conformemente alle disposizioni in materia dell'atto di adesione del 1985 e dei relativi regolamenti.
Storico versioni
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