Art. 3
In vigore dal 7 lug 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 7 luglio 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
N. LAWSON
(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 343 del 20. 12. 1985, pag. 1.
(3) GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 6.
(1) GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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