Art. 1
In vigore dal 7 lug 1986
1. Con effetto al 1o gennaio 1985, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e altri agenti in servizio nel paese indicato in appresso è fissato come segue:
Algeria 201,3
2. Con effetto al 1o maggio 1985, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari ed altri agenti in servizio nel paese indicato in appresso è fissato come segue:
Brasile 256,0
3. Con effetto al 1o luglio 1985, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e altri agenti in servizio nei paesi indicati in appresso sono fissati come segue:
Brasile 75,6
Svizzera 142,1
Algeria 202,6
Egitto 354,2
Libano 70,8
4. Con effetto al 1o novembre 1985, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi indicati in appresso sono fissati come segue:
Grecia 106,3
Brasile 118,1
Libano 80,4
Israele 191,2
Turchia 102,6
Iugoslavia 120,3
5. Con effetto al 16 novembre 1985, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio nel paese indicato in appresso è fissato come segue:
Cile 136,2
6. Con effetto al 1o gennaio 1986, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi indicati in appresso sono fissati come segue:
Italia (tranne Varese) 101,5
Spagna 105,7
Portogallo 88,8
Venezuela 103,4
Australia 141,0
India 152,9
Marocco 108,4
Tunisia 122,0
Siria 192,2
7. I coefficienti correttori applicabili alla pensione sono fissati in conformità all'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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