Art. 1

In vigore dal 7 lug 1986
1. Con effetto al 1o gennaio 1985, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e altri agenti in servizio nel paese indicato in appresso è fissato come segue: Algeria 201,3 2. Con effetto al 1o maggio 1985, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari ed altri agenti in servizio nel paese indicato in appresso è fissato come segue: Brasile 256,0 3. Con effetto al 1o luglio 1985, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e altri agenti in servizio nei paesi indicati in appresso sono fissati come segue: Brasile 75,6 Svizzera 142,1 Algeria 202,6 Egitto 354,2 Libano 70,8 4. Con effetto al 1o novembre 1985, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi indicati in appresso sono fissati come segue: Grecia 106,3 Brasile 118,1 Libano 80,4 Israele 191,2 Turchia 102,6 Iugoslavia 120,3 5. Con effetto al 16 novembre 1985, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio nel paese indicato in appresso è fissato come segue: Cile 136,2 6. Con effetto al 1o gennaio 1986, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi indicati in appresso sono fissati come segue: Italia (tranne Varese) 101,5 Spagna 105,7 Portogallo 88,8 Venezuela 103,4 Australia 141,0 India 152,9 Marocco 108,4 Tunisia 122,0 Siria 192,2 7. I coefficienti correttori applicabili alla pensione sono fissati in conformità all'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto.
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