Art. 2

In vigore dal 7 lug 1986
1. Con effetto al 1o gennaio 1986, il coefficiente correttore applicabile alla pensione e alle indennità delle persone di cui all' del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80 (1) è fissato come segue per il paese indicato in appresso: Italia 159,0 2. Con effetto al 27 gennaio 1986, la presente disposizione non è più applicabile.
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