Art. 2

In vigore dal 3 lug 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 4 luglio 1986. Esso si applica alle domande pendenti. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106. (2) GU n. L 171 del 28. 6. 1986, pag. 36. (3) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.
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