Art. 1
In vigore dal 3 lug 1986
Il testo del paragrafo 3 dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 606/86 modificato, nelle versioni tedesca, olandese ed italiana, è sostituito rispettivamente dalle seguenti versioni:
« (3) Die Gueltigkeitsdauer der EHM-Lizenzen ist auf das Ende des Monats nach dem Monat begrenzt, in dem die Lizenz beantragt wurde ».
« 3. De ARH-certificaten zijn geldig tot het einde van de maand volgende op die waarin het certificaat is aangevraagd ».
« 3. La durata di validità dei titoli MCS è limitata alla fine del mese successivo al mese in cui è stata presentata la domanda di titolo ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1986:2099:oj#art-1