Art. 2
In vigore dal 3 lug 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 4 luglio 1986.
Esso si applica alle domande pendenti.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
(2) GU n. L 171 del 28. 6. 1986, pag. 36.
(3) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.
Storico versioni
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