Art. 3

In vigore dal 30 giu 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1986. Per il Consiglio Il Presidente N. SMIT-KROES (1) GU n. L 159 del 26. 6. 1986, pag. 6. (2) Parere reso il 13 giugno 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6. (4) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 18. (5) GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 8. (6) GU n. L 144 del 29. 5. 1986, pag. 36.
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