Art. 1

In vigore dal 30 giu 1986
Il regolamento (CEE) n. 1677/85 è modificato come segue:1. l'articolo 4, paragrafo 2 è soppresso;2.l'articolo 5, è completato con il paragrafo seguente: «5. Nel settore delle carni suine gli importi compensativi monetari sono fissati prendendo in considerazione un prezzo pari al 35 % del prezzo di base. Tuttavia, per quanto riguarda gli Stati membri che applicano importi compensativi monetari positivi e che mantengono le loro monete, tra loro, entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, gli importi compensativi monetari applicabili a decorrere dal 1° luglio 1986 sono pari a quelli applicabili il 30 giugno 1986 adottati in funzione dei prezzi validi a decorrere dal 1° luglio 1986, salvo modifica dei tassi di conversione agricoli.Questa norma rimarrà valida finché sarà applicato il regime previsto all'articolo 6».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:2062:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo