Art. 2
In vigore dal 30 giu 1986
In deroga all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1677/85, per i prodotti del settore delle uova e delle carni di pollame e del settore dell'ovoalbumina e della lattoalbumina lo scarto monetario è diminuito, durante il periodo 1° luglio - 30 settembre 1986, di 4,8 punti per la Francia e di 4,5 punti per il Regno Unito.
Storico versioni
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