Art. 5
In vigore dal 27 giu 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 25.
(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.
(3) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 23.
(4) GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 34.
(5) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 38.
(6) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 40.
(7) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 42.
(8) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 44.
Storico versioni
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