Art. 5

In vigore dal 27 giu 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 25. (2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7. (3) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 23. (4) GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 34. (5) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 38. (6) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 40. (7) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 42. (8) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 44.
Storico versioni

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