Art. 4
All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 615/86 è aggiunto il comma seguente:
In vigore dal 27 giu 1986
« Il contingente è scaglionato durante l'anno come segue:
- almeno il 33 % nel periodo dal 1o marzo al 30 giugno 1986,
- almeno il 25 % nel periodo dal 1o luglio al 30 settembre 1986,
- almeno il 25 % nel periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 1986 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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