Art. 1
All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 612/86 è aggiunto il comma seguente:
In vigore dal 27 giu 1986
« Il contingente è scaglionato durante l'anno come segue:
- il 50 % nel periodo dal 1o marzo al 31 agosto 1986,
- il 50 % nel periodo dal 1o settembre al 31 dicembre 1986 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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