Art. 2

In vigore dal 19 giu 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o aprile 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1986. Per il Consiglio Il Presidente N. SMIT-KROES (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 19. (3) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13. (4) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 34.
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