Art. 2
In vigore dal 19 giu 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o aprile 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
N. SMIT-KROES
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 19.
(3) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.
(4) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 34.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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