Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 857/84 è modificato come segue:

In vigore dal 19 giu 1986
1) Il testo dell' è sostituito dal testo seguente: « 1. Il quantitativo di riferimento di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 è pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato dal produttore nell'anno civile 1981 (formula A) oppure al quantitativo di latte o di equivalente latte acquistato da un'acquirente nell'anno civile 1981 (formula B), aumentati dell'1 %. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che sul proprio territorio il quantitativo di riferimento di cui al primo comma sia pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato o acquistato nell'anno civile 1982 o 1983, maggiorato di una percentuale fissata in modo da non superare il quantitativo garantito di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68. 2. Le percentuali di cui al paragrafo 1 possono essere modulate in funzione del livello delle consegne da parte di certe categorie di soggetti passivi del prelievo, dell'evoluzione delle consegne in talune regioni tra il 1981 e il 1983 o dell'evoluzione delle consegne di certe categorie di soggetti passivi del prelievo durante lo stesso periodo, alle condizioni da stabilirsi secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68. 3. Le percentuali di cui al paragrafo 1 possono essere adattate dagli Stati membri per garantire l'applicazione degli articoli 3 e 4 e per tener conto, se del caso, di una modifica del livello dei quantitativi globali garantiti di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 ». 2) Il testo dell'articolo 6, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente: « 1. A ciascun produttore di latte e di prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 804/68 è attribuito un quantitativo di riferimento corrispondente alle vendite dirette da lui effettuate durante l'anno civile 1981, con un aumento dell'1 %. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che sul proprio territorio il quantitativo di riferimento del produttore sia pari al quantitativo di vendite dirette da esso effettuate nell'anno civile 1982 o 1983, maggiorato di una percentuale. Le percentuali di cui al primo e secondo comma possono esser modulate in funzione del livello delle vendite da parte di certe categorie di soggetti passivi del prelievo, dell'evoluzione delle vendite in talune regioni tra il 1981 e il 1983 o dell'evoluzione delle vendite di certe categorie di soggetti passivi del prelievo durante lo stesso periodo, alle condizioni da stabilirsi secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 ».
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