Art. 4
In vigore dal 17 giu 1986
Se cereali diversi dal mais raccolti in Francia, in Grecia, in Italia o in Spagna sono immagazzinati in un altro Stato membro alla data del 7 luglio 1986, l'esenzione si applica soltanto se il richiedente fornisce la prova che i suddetti cereali:
- sono stati acquistati nella Comunità entro il 31 maggio 1986 al più tardi;
- o provengono da un organismo d'intervento francese, greco, italiano o spagnolo, o da scorte esistenti in Francia, in Grecia, in Italia e in Spagna al 31 maggio e dichiarate in tali paesi in conformità delle disposizioni dell', paragrafo 1. Il richiedente dovrà presentare un attestato di vendita, vistato dall'autorità competente francese, greca, italiana o spagnola.
Storico versioni
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