Art. 1

In vigore dal 17 giu 1986
Sono esentati dal prelievo di corresponsabilità fissato per la campagna 1986/1987 i cereali di cui all', lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 2727/75 e provenienti dai raccolti anteriori al 1986: - appartenenti alle imprese del commercio e dell'industria di trasformazione alla data del 30 giugno 1986 e immagazzinati presso tali imprese al più tardi il 7 luglio 1986; - immagazzinati presso gli organismi d'intervento alla data del 30 giugno 1986. Le scorte detenute dai governi al 30 giugno 1986 a titolo di scorte di sicurezza sono assimilate alle scorte d'intervento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:1871:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo