Art. 1
In vigore dal 17 giu 1986
Sono esentati dal prelievo di corresponsabilità fissato per la campagna 1986/1987 i cereali di cui all', lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 2727/75 e provenienti dai raccolti anteriori al 1986:
- appartenenti alle imprese del commercio e dell'industria di trasformazione alla data del 30 giugno 1986 e immagazzinati presso tali imprese al più tardi il 7 luglio 1986;
- immagazzinati presso gli organismi d'intervento alla data del 30 giugno 1986.
Le scorte detenute dai governi al 30 giugno 1986 a titolo di scorte di sicurezza sono assimilate alle scorte d'intervento.
Storico versioni
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