Art. 2
In vigore dal 17 giu 1986
1. Per beneficiare dell'esenzione di cui all', il richiedente deve aver presentato, mediante raccomandata, telescritto o telegramma inviati al più tardi il 7 luglio 1986, una domanda di esenzione all'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio si trovano le scorte.
2. La domanda di cui al paragrafo 1 deve contenere almeno i seguenti dati e le seguenti dichiarazioni:
- la designazione del cereale,
- la quantità,
- il luogo di magazzinaggio,
- una dichiarazione da cui risulti:
a) che il cereale non proviene dal raccolto 1986,
b) che il cereale è stato raccolto nella Comunità.
Storico versioni
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