Art. 7
In vigore dal 12 giu 1986
1. Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell' renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate dei contingenti tariffari comunitari.
2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, la possibilità di attingere liberamente alle quote loro assegnate.
3. Il grado di utilizzazione delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni d'immissione in libera pratica.
Storico versioni
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