Art. 5
In vigore dal 12 giu 1986
Gli Stati membri riversano nella riserva, entro il 1o aprile 1987, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, alla data del 15 marzo 1987, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono riversare una quantità maggiore se vi è motivo di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.
Ogni Stato membro comunica alla Commissione entro il 1o aprile 1987 il totale delle importazioni del prodotto in questione realizzate sino al 15 marzo 1987 incluso ed imputate sul contingente comunitario, nonché eventualmente la frazione della propria quota iniziale che esso riversa nella riserva.
Storico versioni
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