Art. 3

In vigore dal 12 giu 1986
1. Qualora una delle quote iniziali di uno Stato membro, fissate nell', paragrafo 2 - o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella riserva corrispondente, se si è applicato l' - venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta. 2. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle quote iniziali di uno Stato membro, la seconda quota prelevata dallo stesso risulta utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore. 3. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle seconde quote di uno Stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso risulta utilizzata sino al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza. Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva. 4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.
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