Art. 4

In vigore dal 28 mag 1986
Il Portogallo comunica alla Commissione le misure adottate in applicazione del presente regolamento. Essa comunica inoltre: - senza indugio, l'organismo di cui all', paragrafo 1; - entro il 30 maggio 1986 per i mesi di marzo e aprile 1986 e successivamente ogni mese per il mese precedente: i quantitativi oggetto delle autorizzazioni d'importazione rilasciate, se del caso ripartiti per paese di origine; - ogni trimestre, per il precedente: i quantitativi effettivamente importati, se del caso ripartiti per paese di origine.
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