Art. 3
In vigore dal 28 mag 1986
1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, le domande di documento d'importazione presentate nel corso di un anno sono soddisfatte entro il limite del contingente annuo risultante dall'applicazione dell'articolo 245, paragrafo 2 dell'atto di adesione.
Tuttavia, per il periodo compreso tra il 1o marzo e il 31 dicembre 1986, il contingente è quello fissato all' del regolamento (CEE) n. 500/86, diminuito di un sesto.
2. Se del caso, il contingente annuo può essere frazionato per trimestre e, ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 500/86, per origine.
Storico versioni
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