Art. 2

In vigore dal 28 mag 1986
1. L'organismo designato dalle autorità portoghesi rilascia il documento d'importazione agli interessati che ne facciano domanda, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento nella Comunità. 2. Ogni domanda è accompagnata dalla costituzione di una cauzione che garantisce l'impegno di immettere in consumo i prodotti in causa durante il periodo di validità del documento e che viene incamerata, totalmente o parzialmente, se l'operazione non è realizzata entro tale termine o è realizzata soltanto in parte. La cauzione è costituita in conformità del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (2). L'impegno di immettere in consumo i prodotti in questione nel periodo di validità del documento costituisce l'obbligo principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85. 3. I documenti d'importazione sono rilasciati entro il limite del quantitativo indicato nelle domande. 4. Se il totale dei quantitativi indicati nelle domande supera il limite di cui all', ogni domanda è soddisfatta parzialmente, in misura proporzionale ai quantitativi fissati in conformità dell'.
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