Art. 1

Nel regolamento (CEE) n. 841/86 è inserito il seguente articolo 1 bis:

In vigore dal 27 mag 1986
« Articolo 1 bis Ogni tre mesi, le autorità portoghesi comunicano alla Commissione i dati relativi ai quantitativi che sono stati importati, ripartiti per paese di provenienza ».
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Art. 1 Regolamento (UE) 1986/1613 — Nel regolamento (CEE) n. 841/86 è inserito il seguente articolo 1 bis: | Portale Normativo