Art. 2

In vigore dal 27 mag 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 23. (2) GU n. L 77 del 22. 3. 1986, pag. 15.
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