Art. 1
Nel regolamento (CEE) n. 841/86 è inserito il seguente articolo 1 bis:
In vigore dal 27 mag 1986
« Articolo 1 bis
Ogni tre mesi, le autorità portoghesi comunicano alla Commissione i dati relativi ai quantitativi che sono stati importati, ripartiti per paese di provenienza ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1986:1613:oj#art-1