Art. 6

In vigore dal 6 mag 1986
La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli stati membri conformemente agli e li informa senza indugio sulla scorta delle notificazioni pervenute, dello stato di utilizzazione delle riserve. La Commissione informa gli stati membri, entro il 20 novembre 1986, dello stato di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'. Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.
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