Art. 5
In vigore dal 6 mag 1986
1. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura dell'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (5). 2. Le modalità di cui al paragrafo 1 possono comprendere in particolare:a) la definizione delle categorie e delle qualità degli animali per i quali può essere pagato un premio;b)le condizioni per la concessione dei premi al momento della prima immissione sul mercato dei bovini adulti da macello diversi dalle vacche;c) le misure necessarie per evitare, per quanto riguarda gli animali vivi e le carni, nonché le loro preparazioni, perturbazioni degli scambi derivanti dall'applicazione del regime di premi;d)le modalità di calcolo e le condizioni di riscossione dell'importo di cui all'.
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