Art. 3
In vigore dal 6 mag 1986
In caso di pagamento del premio di cui all', un importo equivalente all'importo di detto premio è riscosso sugli animali vivi o sulle carni e preparazioni provenienti dagli animali che hanno beneficiato del premio, al momento della loro spedizione verso gli altri stati membri o della loro esportazione verso i paesi terzi.
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