Art. 1
In vigore dal 6 mag 1986
1. Il Regno Unito è autorizzato a concedere fino al 31 dicembre 1986 un premio ai produttori in caso di ma- cellazione di determinati bovini adulti da macello, di origine comunitaria, diversi dalle vacche. 2. L'importo del premio, che è variabile nel tempo, non può in alcun caso superare 65 ECU per bovino adulto di un peso medio da stabilire.Quando è concesso un premio, il suo importo viene calcolato in modo che la somma del prezzo di mercato constatato nel Regno Unito per il complesso dei bovini adulti diversi dalle vacche e dell'importo del premio effettivamente concesso non superi, in media e per la durata di applicazione del presente regolamento, l'85 % del prezzo d'orientamento. In nessun caso tale importo può superare l'88 % di quest'ultimo prezzo.
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