Art. 5
In vigore dal 6 mag 1986
Secondo la procedura prevista dall'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, la Commissione adotta le misure d'applicazione del presente regolamento, in particolare:a) i termini per la presentazione delle domande e il contenuto delle medesime,b)le condizioni e i termini di accettazione delle domande,c)le modalità di pagamento dell'indennità,d)le modalità di controllo del rispetto degli impegni derivanti dalla concessione dell'indennità,e)le modalità di recupero degli importi versati, in caso di inadempienza degli impegni assunti,f)le modalità di applicazione dell', paragrafo 5, e dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:1336:oj#art-5