Art. 3
In vigore dal 6 mag 1986
1. Nel caso di affitti rustici, la domanda per ottenere l'indennità deve essere presentata dall'affittuario. 2. Gli stati membri possono tuttavia determinare le condizioni alle quali l'affittuario può presentare la domanda per ottenere l'indennità e le condizioni alle quali l'indennità può essere versata.
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