Art. 4

In vigore dal 6 mag 1986
Gli stati membri comunicano alla Commissione una volta all'anno, entro il 31 maggio 1987 e il 31 maggio 1988, rispettivamente per i periodi che scadono il 31 marzo 1987 e il 31 marzo 1988, tutte le informazioni necessarie per valutare l'efficacia dell'azione prevista dal presente regolamento.
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