Art. 6

In vigore dal 22 apr 1986
La Commissione contabilizza i quantitativi delle quote aperte dagli stati membri conformemente agli e li informa, non appena le pervengono le notifiche, del grado di utilizzazione della riserva. Essa informa gli stati membri, entro il 20 giugno 1986, dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'. Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa i quantitativi allo stato membro che procede a quest'ultimo prelievo.
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