Art. 7

In vigore dal 22 apr 1986
1. Gli stati membri adottano adeguate disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell' renda possibile le imputazioni, senza discontinuità sulla propria parte cumulata del contingente comunitario. 2. Essi garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la facoltà di attingere liberamente alle quote ad essi assegnate. 3. Gli stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro aliquote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica. 4. Il grado di esaurimento delle aliquote degli stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.
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