Art. 1

In vigore dal 22 apr 1986
Dal 16 maggio al 30 giugno 1986 il dazio della tariffa doganale comune per le patate di primizia della sottovoce 07.01 A II b) della tariffa doganale comune, originarie di Cipro, è sospeso al 9,4 % nei limiti di un contingente tariffario comunitario di un volume di 60 000 tonnellate. È applicabile il protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa (1), allegato al protocollo aggiuntivo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro.
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