Art. 4

In vigore dal 22 apr 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. È applicabile a decorrere dal 1o marzo 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 22 aprile 1986. Per il Consiglio Il Presidente H. van den BROEK (1) GU n. L 182 del 16. 8. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 150 dell'8. 6. 1985, pag. 1. (3) GU n. L 150 dell'8. 6. 1985, pag. 5. (4) GU n. L 150 dell'8. 6. 1985, pag. 11.
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