Art. 3
L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1522/85 è modificato come segue:
In vigore dal 22 apr 1986
1) il secondo comma del paragrafo 1 ed i paragrafi 2 e 4 sono soppressi,
2) il paragrafo 3 diventa paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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